La Scuola di Specializzazione è regolamentata dal Decreto ministeriale 31.1.2006 “Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”, che prescrive requisiti e condizioni comuni alle Scuole di specializzazioni relative alle diverse tipologie di Beni culturali.
Le Scuole di Specializzazione hanno durata di 2 anni accademici.
La Tabella 3 allegata al Decreto Ministeriale è relativa alle Scuole di Beni storico artistici.
Gli Specializzandi devono conseguire 120 cfu nel biennio così articolati:
- 70 cfu di esami di corsi,
- 30 cfu di stage e tirocini,
- 20 cfu di prova finale.
I 70 cfu di esami di corsi nel biennio sono articolati in 5 ambiti (vedi Tabella sottostante): nell’Ambito Caratterizzante 1 devono essere conseguiti 30 cfu;
negli Ambiti Affini da 2 a 5 devono essere conseguiti da 5 a 20 cfu ciascuno per complessivi 40 cfu.
I corsi sono tenuti da ricercatori e docenti del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, da studiosi ricercatori di altri Atenei, da funzionari di musei, Soprintendenze e del Ministero della Cultura. studiosi e esperti di alta qualificazione scientifica e professionale.
Ogni anno si tengono 7 corsi di 30 ore accademiche ciascuno = 5 cfu ciascuno.
Le lezioni sono accorpate in 1 settimana al mese da gennaio a luglio, con eventuali lezioni di recupero a settembre.
La frequenza è obbligatoria, con massimo di assenze consentite del 20% di ore.
I corsi si svolgono preferibilmente in modalità seminariale, con lezioni e sopralluoghi sul campo.
Ciascun specializzando è di norma tenuto a svolgere un seminario orale e, quando richiesto, un elaborato in forma scritta.
La votazione in ciascun corso confluisce nella votazione complessiva di passaggio d’anno.
Per il passaggio dal 1° al 2° anno è necessario sostenere almeno 50 cfu, di cui almeno 35 cfu di esami (pari a n. 7 esami da 5 cfu ciascuno) e i restanti cfu di stage e tirocini.
Chi non superasse l’esame di passaggio d’anno può iscriversi come ripetente.
I 30 cfu di stage e tirocinio (uno o più) corrispondono a un minimo di 360 ore complessive (1 cfu = minimo 12 ore); presentando idonea documentazione il Consiglio della Scuola può riconoscere attività svolte successivamente alla laurea.